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								 STATUTO 
								DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA  
								 
								“YNIS AFALLACH TUATH”  
								
								 
								CAPO I 
								DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPI- ATTIVITA’CONNESSE ED 
								ACCESSORIE 
								-DURATA 
								 
								Art. 1-Denominazione e sede 
								1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 36 e 
								seguenti del codice civile, l’Associazione 
								culturale non riconosciuta denominata: 
								“YNIS AFALLACH TUATH” 
								indicata in sigla “YAT”. 
								1.2 L’Associazione ha sede 
								............................................; 
								essa potrà istituire sedi secondarie, 
								sezioni ed uffici di rappresentanza in Italia e 
								all’estero. 
								1.3 L’Associazione potrà comunque espletare la 
								propria attività 
								sull’intero territorio nazionale ed anche 
								all’estero. 
								1.4 L’eventuale emblema, logo e relativi colori 
								saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo con 
								propria delibera. 
								 
								Art. 2-Oggetto principale e scopi 
								2.1 L’Associazione non ha fini di lucro, è a 
								carattere autonomo, senza discriminazioni di 
								carattere politico, di religione o di razza, 
								basata su principi solidaristici e di 
								aggregazione sociale. 
								2.2 L’Associazione è altresì caratterizzata 
								dalla democraticità della struttura, 
								dall’elettività e gratuità delle cariche 
								associative, 
								dalle prestazioni fornite dagli associati 
								e dall’obbligatorietà del bilancio. 
								Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni 
								volontarie, personali e gratuite dei propri 
								aderenti e non può assumere 
								lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni 
								di lavoro autonomo 
								se non per assicurare il regolare funzionamento 
								delle strutture 
								o qualificare e specializzare le sue attività. 
								2.3 Durante la vita dell’Associazione non 
								potranno essere distribuiti 
								anche in modo indiretto o differito, 
								avanzi di gestione nonché fondi di riserva o 
								capitale, 
								salvo che la destinazione o la distribuzione non 
								siano imposti dalla legge. 
								2.4 L’Associazione intende perseguire 
								principalmente i seguenti obiettivi: 
								a) favorire e sviluppare iniziative volte alla 
								promozione 
								e diffusione della cultura, della musica, dei 
								costumi e dell’arte celtica; 
								b) proporsi come luogo di incontro ed 
								aggregazione virtuale e non, che offra la 
								possibilità di confrontarsi in nome di interessi 
								culturali 
								assolvendo alla funzione sociale di maturazione 
								e crescita umana e civile, 
								attraverso l’ideale educazione permanente; 
								c) promuovere anche attraverso la costituzione 
								interna di gruppi che svolgano attività, che 
								consentano ai propri associati,  
								altre associazioni o enti, di apprendere, 
								sviluppare, 
								accrescere e diffondere le proprie conoscenze e 
								capacità, atte alla diffusione capillare ed alla 
								crescita della cultura in genere. 
								La diffusione della propria attività potrà 
								avvenire anche attraverso: 
								1) l’organizzazione di spettacoli, concerti, 
								rassegne, festival, saggi, convegni, conferenze, 
								dibattiti e seminari; 
								2) pubblicazioni di articoli, riviste ed 
								itinerari turistici 
								anche multimediali e telematici; 
								munendosi di tutti i mezzi necessari ed 
								adottando tutte le necessarie procedure nel 
								pieno rispetto delle norme vigenti, 
								dello Statuto e dei Regolamenti 
								dell’Associazione. 
								Essa vive grazie alla volontaria partecipazione 
								attiva degli associati e si autofinanzia 
								attraverso varie forme e nei modi consentiti 
								dalla legge. 
								 
								Art. 3-Attività connesse ed accessorie 
								3.1 L’Associazione non può svolgere attività 
								diverse di quelle ad essa strettamente connesse
								 
								o di quelle accessorie e strumentali a quelle 
								statutarie, in quanto integrative delle stesse.
								 
								3.2 Essa potrà svolgere anche qualsiasi attività 
								commerciale e di servizi, finalizzata alla 
								ricerca di rendimenti monetari  
								atti a finanziare la complessiva gestione 
								purché la stessa non sia prevalente 
								rispetto a quelle istituzionali e statutarie. 
								 
								Art. 4-Durata 
								La durata dell’Associazione è illimitata e la 
								stessa potrà essere sciolta 
								solo con delibera dell’Assemblea straordinaria 
								dei soci. 
								 
								 
								CAPO II 
								SOCI (ISCRITTI O PARTECIPANTI) 
								 
								Art. 5-Soci (Iscritti o Partecipanti) 
								5.1 L’Associazione è composta dalle seguenti 
								categorie di soci (iscritti o partecipanti): 
								- Soci fondatori: sono coloro che hanno 
								partecipato in prima persona alla nascita 
								dell’associazione e che si riconoscono nelle 
								finalità dell’associazione. 
								- Soci ordinari: sono le persone fisiche o 
								giuridiche regolarmente iscritti a norma del 
								presente Statuto,  
								che oltre a versare la quota sociale annuale, 
								partecipano in modo continuativo e permanente 
								all’attività dell’Associazione; 
								- Soci onorari: sono le persone fisiche invitate 
								a far parte dell’associazione da parte 
								dell’assemblea dei soci, su proposta del 
								Consiglio Direttivo, per opere o cariche 
								rivestite in seno all’Associazione 
								che hanno dato ad essa un notevole contributo o 
								per particolari meriti professionali o 
								scientifici. 
								- Soci sostenitori: sono le persone fisiche, 
								enti, istituti,, 
								società, associazioni e/o fondazioni tecniche 
								e/o scientifiche 
							che in sintonia con gli scopi dell’associazione 
								abbiano giovato all’associazione stessa 
								potenziandola economicamente  
								ed in misura sensibile, corrispondendo la 
								relativa quota associativa o con la propria 
								attività o con donazioni. 
								 
								Art. 6-Ammissione dei soci 
								6.1 La condizione di socio presuppone 
								l’accettazione integrale e senza riserva alcuna 
								delle disposizioni previste dal presente 
								Statuto, 
								dal Regolamento dell’Associazione nonché delle 
								decisioni degli organi sociali.  
								A tale scopo ogni socio firma, all’atto 
								dell’ammissione di una specifica dichiarazione 
								di accettazione. 
								6.2 Il numero degli associati è illimitato.. 
								Possono aderire all’Associazione: 
								• tutti i cittadini italiani, che abbiano 
								compiuto il 14° anno di età,  
								che siano dotati di una irreprensibile condotta 
								morale e civile; 
							• enti pubblici e privati, istituti, società ed 
								associazioni che sono in sintonia con le 
								finalità dell’Associazione e che concorrono a 
								potenziare economicamente ed in misura sensibile 
								l’organizzazione e l’attività della stessa; 
								6.3 L’ammissione di un nuovo socio è deliberata  
								insindacabilmente 
								dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta 
								scritta dell’interessato 
								entro 30 (trenta) giorni e secondo i criteri 
								fissati 
							nel Regolamento dell’Associazione.  
								La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi 
								utili per la valutazione dell’ammissibilità da 
								parte del Consiglio Direttivo. 
								6.4 In caso di domanda di ammissione a socio 
								presentata da minorenne, la stessa dovrà essere 
								controfirmata da un genitore o dall’esercente la 
								potestà parentale.  
								Il genitore che sottoscrive la domanda 
								rappresenta il minore a tutti gli effetti nei 
								confronti dell’Associazione  
								e risponde verso la stessa per tutte le 
								obbligazioni dell’associato minorenne.   
								Le persone giuridiche fanno parte 
								dell’Associazione 
							tramite il loro legale rappresentante o un 
								delegato che non risulti socio a titolo 
								individuale. 
								6.5 Contro il rifiuto dell’ammissione, che deve 
								essere motivato, è ammesso appello , entro 30 
								(trenta) giorni  
								all’assemblea generale dell’Associazione.   
							6.6 Le quote o i contributi associativi non sono 
								trasmissibili in nessun modo ad eccezione dei 
								trasferimenti a causa di morte e non sono 
								oggetto di rivalutazione. 
								 
								Art. 7-Decadenza 
								7.1 La qualifica di Socio si perde:: 
								a) per recesso a seguito dimissioni presentate 
								per iscritto al Presidente 
								almeno 3 (tre) mesi prima del 31 dicembre di 
								ogni anno; 
							b) morte o perdita della capacità di agire per 
								le persone fisiche ed estinzione per gli enti, 
								società ed associazioni; 
								c) esclusione.. 
								7.2 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio 
								Direttivo nei confronti del Socio: 
							1) che, senza giustificato motivo, si renda 
								moroso, per oltre due mesi dalla scadenza del 
								versamento della quota associativa annuale o 
								degli altri contributi obbligatori deliberati 
								dall’Assemblea dell’Associazione; 
								2) che non ottemperi alle disposizioni del 
								presente Statuto,, 
							del regolamento dell’Associazione e delle 
								deliberazioni adottate dagli organi sociali 
								della stessa; 
								3) che svolga o tenti di svolgere attività 
								contrarie agli interessi dell’Associazione; 
								4) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, 
								anche morali, all’Associazione.. 
							7.3 I soci espulsi per morosità, potranno dietro 
								domanda da presentare al Consiglio Direttivo, 
								essere riammessi, effettuando il pagamento di 
								una nuova quota associativa.. 
								7.4 I soci prima di essere espulsi devono essere 
								convocati dal Consiglio Direttivo, 
								procedendo in contraddittorio alla disamina 
								degli addebiti. 
							L’esclusione è operante dalla comunicazione 
								all’escluso da effettuarsi a mezzo lettera 
								raccomandata A.R.  
								e successiva annotazione nel libro Soci.. 
								Qualora l’escluso non condivida le regioni 
								addotte può, 
								entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
								comunicazione, 
								ricorrere all’assemblea dei soci il cui responso 
								è insindacabile. 
								 
								Art. 8-Obblighi e diritti 
								8.1 I soci hanno i seguenti obblighi: 
							a) versare le quote annuali di adesione, nonché 
								eventuali quote straordinarie in caso di 
								fabbisogno dell’Associazione; 
								b) osservare le norme dello Statuto, i 
								Regolamenti e le disposizioni deliberate dagli 
								organi sociali; 
								c) cooperare con gli organi sociali per il 
								conseguimento dei fini di cui all’articolo 2; 
								d) difendere il buon nome dell’Associazione.. 
								Gli obblighi di cui al punto 1) non si applicano 
								ai Soci onorari. 
								8.2 I soci potranno, in aggiunta anche a quanto 
								sopra provvedere 
							di propria iniziativa ad effettuare versamenti a 
								sostegno di tutte le attività poste in essere 
								dall’Associazione. 
								8.3 Tutti i soci, esclusi i minori di anni 18 
								(diciotto) ed i Soci onorari hanno diritto: 
								1) al voto per l’approvazione e le modificazioni 
								dello Statuto e dei regolamenti,, 
							per l’approvazione dei bilanci preventivi e 
								consuntivi e per la nomina degli organi sociali 
								dell’Associazione 
								2) all’elettorato attivo e passivo alle cariche 
								sociali;; 
							I diritti di voto e dell’elettorato attivo e 
								passivo saranno automaticamente acquisiti dal 
								socio minorenne  
								alla prima assemblea utile svoltasi dopo il 
								raggiungimento della maggiore età.. 
								8.4 A tutte le categorie di soci compete il 
								diritto di: 
								- ricevere la tessera sociale di validità di un 
								anno; 
								- partecipare a tutte le attività sociali; 
							- usufruire di tutte le strutture, i servizi, le 
								attività e le provvidenze attuate 
								dall’Associazione. 
								Tra i soci vige una disciplina uniforme del 
								rapporto associativo e delle modalità 
								associative.  
								E’ esclusa la temporaneità della partecipazione 
								dei soci alla vita associativaa 
								 
								 
								CAPO III 
								PATRIMONIO - BILANCIO – LIBRI SOCIALI 
								 
								Art. 9-Patrimonio sociale e mezzi finanziari 
								9.1 Il fondo patrimoniale dell’Associazione è 
								costituito: 
							a) dalle quote o contributi di partecipazione 
								dei soci e degli eventuali versamenti effettuati 
								dagli stessi al fondo iniziale di dotazione; 
								b) da tutti i beni mobili ed immobili di 
								proprietà dell’Associazione;; 
								c) da contributi, donazioni, elargizioni, 
								lasciti o successioni. 
							Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai 
								versamenti effettuati dai Soci fondatori, 
								versati nella misura di euro 600/00 
								(seicento/00) Il patrimonio sociale è 
								indivisibile 
								ed in caso di perdita della qualità di socio, 
								per qualunque motivo avvenga,, 
								né il socio, né i suoi aventi causa 
								potranno pretendere alcunchè dall’Associazione. 
								9.2 L’associazione trae i mezzi necessari per 
								finanziare la propria attività: 
								- dalle quote associative versate annualmente 
								dagli associati; 
								- dai contributi straordinari versati dagli 
								associati; 
								- da donazioni, elargizioni, lasciti e 
								contributi di persone fisiche, 
								società, enti pubblici e privati; 
								- dalle rendite di beni mobili ed immobili 
								dell’Associazione; 
								- dai proventi di iniziative attuate o promosse 
								tramite l’Associazione; 
								- dai proventi di attività commerciali o di 
								servizi eventualmente conseguiti 
								dall’Associazione per il perseguimento 
								o il supporto dell’attività istituzionale; 
								- da qualsiasi altra fonte prevista dalle norme 
								vigenti. 
								9.3 I versamenti a qualunque titolo effettuati 
								dai soci deceduti, 
								receduti o esclusi non saranno rimborsati. 
								9.4 I versamenmti ed i finanziamenti che 
								pervengono all’Associazione
								vengono depositati in un apposito conto corrente 
								bancario
								acceso presso un istituto di credito scelto dal 
								Consiglio Direttivo. 
								 
								Art. 10-Esercizio sociale e bilancio 
								10.1 L’esercizio finanziario si chiude al 31 
								dicembre di ogni anno. 
								Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 
								dicembre 2005. 
								10.2 Per ogni esercizio sociale, il Consiglio 
								Direttivo 
								deve redigere il bilancio preventivo ed il conto 
								consuntivo,  
								da sottoporre all’Assemblea dei soci 
								che lo discute e lo approva a maggioranza. 
								10.3 L’Assemblea per la discussione e 
								l’approvazione del conto consuntivo 
								deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura 
								dell’esercizio. 
								 
								Art. 11-Libri dell’associazione 
								I libri sociali che l’associazione deve tenere 
								sono:  
								il libro soci, 
								il libro verbali delle assemblee dei soci, 
								il libro verbale e delle deliberazioni del 
								Consiglio Direttivo. 
								 
								 
								CAPO IV 
								ORGANI SOCIALI 
								 
								Art. 12-Organi sociali 
								12.1 Sono organi dell’Associazione: 
								- l’Assemblea dei soci; 
								- il Consiglio Direttivo; 
								- il Presidente del Consiglio direttivo; 
								- il Collegio dei Revisori. 
								12.2 Le cariche sociali sono gratuite salvo il 
								rimborso delle spese vive  
								incontrate dai componenti degli organi sociali
								nell’espletamento dei lori incarichi. 
								 
								Art. 13-Assemblea dei Soci 
								13.1 L’Assemblea generale dei soci 
								è il massimo organo deliberativo 
								dell’Associazione 
								ed è convocata in sessioni ordinarie e 
								straordinarie 
								presso la sede dell’Associazione o, 
								comunque anche al di fuori purché in luogo 
								idoneo 
								a garantire la massima partecipazione degli 
								associati. 
								3.2 L’assemblea è convocata dal Consiglio 
								Direttivo 
								con avviso da inviare almeno 10 (dieci) 
								giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 
								L’avviso può essere redatto su qualsiasi 
								supporto (cartaceo o magnetico) 
								e può essere spedito con qualsiasi sistema di 
								comunicazione, 
								che garantisca la prova dell’avvenuto 
								ricevimento 
								(compresi il telefax e la posta elettronica) 
								e deve contenere la sede, la data, l’ora e 
								l’elenco delle materie da trattare, 
								sia per la prima che per l’ipotesi della seconda 
								convocazione. 
								13.3 La convocazione dell’assemblea può avvenire
								in qualsiasi momento ad iniziativa del 
								Presidente  
								o da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio 
								Direttivo.  
								La convocazione può inoltre essere effettuata
								su richiesta motivata di almeno 
								il 50% degli associati aventi diritto al voto ed 
								in regola. 
								con il pagamento delle quote associative che ne 
								propongono l’ordine del giorno. 
								13.4 Spetta all’assemblea ordinaria: 
								- l’approvazione del bilancio preventivo e del 
								programma di attività sociale; 
								- l’approvazione del conto consuntivo, 
								la destinazione dell’avanzo di gestione 
								o la delibera per la copertura di eventuali 
								disavanzi da parte degli associati; 
								- la nomina dei componenti del Consiglio 
								Direttivo; 
								- la nomina dei componenti i Revisori dei Conti; 
								- l’approvazione dei Regolamenti Interni; 
								- l’approvazione dell’importo delle quote 
								associative annue 
								e dei contributi straordinari determinati dal 
								Consiglio Direttivo; 
								- la trattazione di tutti gli altri oggetti 
								attinenti la gestione sociale riservati alla sua 
								competenza, 
								dalla legge o sottoposti al suo esame dal 
								Consiglio Direttivo. 
								13.5 L’assemblea ordinaria si riunisce almeno 
								due volte l’anno: 
								• entro il mese di novembre per l’approvazione 
								del bilancio preventivo 
								e del programma sociale per l’anno successivo; 
								• entro il mese di aprile per l’approvazione del 
								conto consuntivo 
								dell’anno precedente e per la destinazione degli 
								avanzi di gestione 
								o per deliberare la copertura di eventuali 
								disavanzi. 
								13.6 Spetta all’assemblea straordinaria: 
								- deliberare sulle modifiche dello Statuto  
								e dei regolamenti dell’Associazione; 
								- deliberare sullo scioglimento 
								dell’associazione nonché sulla nomina, 
								la revoca ed i poteri dei liquidatori; 
								- deliberare su tutte le questioni che il 
								Presidente,  
								il Consiglio Direttivo o gli Associati, 
								ritengano opportuno sottoporre all’Assemblea in 
								via straordinaria. 
								 
								Art. 14-Validità dell’Assemblea 
								14.1 L’assemblea in seduta ordinaria è 
								legalmente costituita 
								in prima convocazione quando è presente in 
								proprio  
								o per delega la maggioranza dei soci iscritti al 
								libro soci 
								mentre in seconda convocazione qualunque 
								sia il numero dei soci presenti o rappresentati. 
								Per la validità delle deliberazioni è necessario
								il voto favorevole della metà più uno dei voti 
								espressi 
								(esclusi astenuti) dei soci presenti o 
								rappresentati. 
								14.2 L’assemblea straordinaria è validamente 
								costituita, 
								sia in prima che in seconda convocazione,  
								quando sono presenti o rappresentati almeno i 
								2/3 di tutti i soci 
								iscritti al libro soci. 
								Per la validità delle deliberazioni è necessario 
								il voto favorevole 
								della metà più uno dei voti espressi  
								(esclusi astenuti) dei soci presenti o 
								rappresentati. 
								14.3 Le votazioni avvengono sempre sulla base 
								del principio del voto singolo 
								di cui all’articolo 2538, II° comma C.C.  
								È ammesso il voto per delega, 
								conferita ad altro socio per iscritto;  
								ogni socio non può ricevere più di 5 (cinque) 
								deleghe. 
								Il Presidente ed i membri del Consiglio 
								Direttivo, 
								nonché i membri del Collegio dei Revisori dei 
								conti 
								non possono detenere deleghe. 
								Le deleghe devono essere presentate prima della 
								constatazione 
								della presenza del numero legale al Presidente 
								dell’Assemblea. 
								14.4 Le deliberazioni dell’Assemblea,
								prese validamente a norma del presente Statuto, 
								vincolano tutti i soci ancorché assenti o 
								dissenzienti. 
								 
								Art. 15-Svolgimento dell’assemblea 
								15.1 L’assemblea è presieduta dal Presidente o 
								dal Vice-Presidente, 
								se nominato, o in assenza di entrambi dal 
								consigliere più anziano di età. 
								Il Presidente dell’assemblea nomina, 
								fra i soci, un Segretario e se lo ritiene 
								opportuno due Scrutatori. 
								Il Presidente accerta la validità della 
								convocazione 
								e della costituzione dell’assemblea, il diritto 
								di intervento  
								e la validità delle deleghe. 
								15.2 Le votazioni si effettuano di regola per 
								alzata di mano  
								con prova e controprova.  
								Quando almeno la maggioranza dei presenti lo 
								richieda, 
								si procede per appello nominale o per scrutinio 
								segreto. 
								15.3 Il segretario dell’assemblea avrà il 
								compito di redigere un verbale 
								e trascriverlo nell’apposito libro dei verbali 
								delle assemblee dei soci. 
								15.4 I verbali assembleari sono conservati a 
								cura del Presidente
								presso la sede dell’Associazione e sono 
								liberalmente consultabili
								da parte di tutti gli aventi diritto a 
								partecipare all’Assemblea. 
								Gli stessi verbali rimarranno a disposizione di 
								tutti i soci 
								sul sito web dell’Associazione durante i 10 
								(dieci) giorni  
								successivi alla data in cui l’assemblea si è 
								costituita. 
								 
								Art. 16-Consiglio direttivo 
								16.1 L’associazione è amministrata da un 
								Consiglio Direttivo 
								composto da non meno di 3 (tre) e non più di 7 
								(sette) membri 
								eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
								 
								la quale fissa anche il numero dei componenti 
								per ciascun mandato. 
								16.2 I soci fondatori nominati nell’atto 
								costitutivo
								fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo
								per tutta la durata dell’Associazione. 
								16.3 I membri del Consiglio Direttivo 
								resteranno in carica per 5 esercizi consecutivi 
								ed inoltre possono essere riconfermati. 
								Essi scadono alla data dell’assemblea convocata
								per l’approvazione del conto consuntivo relativo
								all’ultimo esercizio della loro carica. 
								16.4 In caso di mancanza, per qualsiasi causa,
								di uno o più componenti del Consiglio Direttivo,
								il Presidente ed il Consiglio stesso non 
								decadono, 
								ma dovranno provvedere al reintegro per 
								cooptazione
								del primo dei non eletti o per elezione nella 
								prima assemblea ordinaria utile. 
								16.5 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi 
								sciolto 
								e non più in carica qualora per dimissioni 
								o per qualsiasi altra causa venga a perdere la 
								maggioranza dei suoi componenti.  
								In questo caso il Presidente o il Consigliere 
								più anziano di carica, 
								assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione
								e procede alla convocazione, 
								nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni 
								dall’evento, 
								della prescritta assemblea nel corso della quale
								si provvederà al rinnovo delle cariche. 
								16.6 Il Consiglio nomina al suo interno il 
								Vicepresidente, 
								il Segretario ed il Tesoriere. 
								16.7 Il Segretario cura la corrispondenza 
								dell’associazione 
								e cura la tenuta dei libri sociali e contabili,
								salvo che a tali mansioni non vi provveda il 
								Tesoriere 
								appositamente eletto fra i membri del Consiglio 
								Direttivo. 
								16.8 Il Tesoriere: 
								- tiene il libro cassa e provvede ad effettuare 
								incassi e pagamenti correnti. 
								 
								Art. 17-Convocazione del Consiglio Direttivo 
								17.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 
								qualvolta 
								il Presidente o la maggioranza dei suoi membri 
								lo ritengano necessario. 
								17.2 La convocazione viene effettuata dal 
								Presidente 
								mediante avviso da inviare ai suoi membri e 
								revisori dei conti  
								almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato 
								per l’adunanza. 
								17.3 L’avviso può essere redatto su qualsiasi 
								supporto (cartaceo o magnetico) 
								e può essere spedito con qualsiasi sistema di 
								comunicazione, 
								che garantisca la prova dell’avvenuto 
								ricevimento 
								(compresi i telefax e la posta elettronica). 
								17.4 Il Consiglio delibera validamente con la 
								presenza della maggioranza 
								dei componenti ed a maggioranza semplice dei 
								presenti. 
								In caso di parità dei voti, prevale il voto del 
								Presidente. 
								17.5 Per ogni seduta del Consiglio Direttivo 
								viene redatto un verbale 
								sottoscritto da chi ha presieduto la riunione
								e dal Segretario da porre agli atti presso la 
								sede sociale. 
								17.6 Il Consiglio può delegare determinati 
								compiti 
								in via continuativa al Presidente e ad uno o più 
								dei suoi membri. 
								 
								Art. 18-Compiti del Consiglio direttivo 
								18.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti 
								i poteri 
								per lo svolgimento dell’attività sociale 
								e per il raggiungimento degli scopi associativi,
								eccetto per le materie riservate alla decisione 
								dell’assemblea. 
								18.2 Al Consiglio Direttivo spetta in 
								particolare: 
								- l’amministrazione dell’Associazione e la 
								gestione del patrimonio associativo; 
								- la redazione dei programmi dell’attività 
								sociale previsti dallo Statuto 
								sulla base delle linee approvate dall’assemblea 
								dei Soci; 
								- il reperimento dei fondi per il raggiungimento 
								dei fini associativi; 
								- deliberare sull’ammissione e sull’esclusione 
								dei soci; 
								- deliberare sull’eventuale emblema, logo e 
								relativi colori; 
								- determinare il valore delle quote associative,
								le relative modalità di versamento da portare in 
								approvazione all’assemblea; 
								- determinare il valore dei contributi 
								straordinari 
								e le relative modalità di versamento da portare 
								in approvazione all’assemblea; 
								- convocare l’assemblea; 
								- predisporre il Regolamento interno 
								dell’Associazione 
								da portare in approvazione all’assemblea; 
								- predisporre lo schema d bilancio preventivo
								e di conto consuntivo per sottoporli 
								all’approvazione dell’assemblea; 
								- nominare eventuali comitati scientifici per lo 
								studio, 
								lo sviluppo e la realizzazione di iniziative 
								specifiche; 
								- proporre all’assemblea la nomina dei Soci 
								onorari; 
								- proporre all’assemblea l’adesione 
								dell’associazione ad altri organismi enti o 
								istituzioni; 
								- scegliere i collaboratori, fissandone le 
								mansioni; 
								- conferire procure speciali; 
								- deliberare su ogni questione di rilevante 
								interesse per l’Associazione. 
								 
								Art. 19-Presidente del Consiglio direttivo 
								19.1. Il Presidente dell’associazione eletto 
								dall’assemblea, 
								è il Presidente del Consiglio direttivo. 
								Il Presidente dirige l’associazione 
								ed è il legale rappresentante della stessa a 
								tutti gli effetti, 
								nei confronti dei terzi ed in ogni specie 
								e grado di giudizio ed ha la firma sociale. 
								Egli convoca e presiede le riunioni 
								dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, 
								vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, 
								compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla 
								ratifica del consiglio, 
								intrattiene i rapporti con i terzi. 
								19.2 Il Vicepresidente, sostituisce il 
								Presidente in caso di sua assenza 
								o impedimento ed in tutte quelle mansioni nelle 
								quali venga espressamente delegato. 
								19.3 Il Presidente ed il Vice-Presidente, 
								se nominati, durano in carica fino alla scadenza 
								o decadenza del Consiglio Direttivo. 
								 
								Art. 20-Il Collegio dei Revisori 
								20.1 Il Collegio dei Revisori dei conti se 
								istituito, 
								è composto da tre membri effettivi, 
								tra cui uno viene nominato Presidente e da due 
								supplenti eletti, 
								con la maggioranza dei due terzi, 
								per delibera dell’assemblea dei soci e durano in 
								carica per 5 esercizi. 
								20.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti 
								controlla 
								l’amministrazione dell’associazione, 
								vigila sull’osservanza della legge e dello 
								statuto, 
								accerta la regolare tenuta delle scritture 
								contabili, 
								certifica la corrispondenza del bilancio 
								consuntivo 
								alle risultanze dei libri e delle scritture 
								contabili. 
								20.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste 
								alle riunioni  
								delle assemblee dei soci e del Consiglio 
								Direttivo. 
								 
								 
								CAPO V 
								REVISIONE STATUTO E SCIOGLIMENTO  
								 
								Art. 21-Revisione Statuto e scioglimento. 
								21.1 Le proposte di modifica dello Statuto e di 
								scioglimento dell’associazione 
								possono essere avanzate dall’Assemblea 
								al Consiglio Direttivo o da 1/3 degli aderenti. 
								21.2 Per discutere e deliberare su tali proposte
								deve essere convocata l’assemblea in seduta 
								straordinaria. 
								21.3 Le modifiche dello statuto e lo 
								scioglimento dell’associazione 
								devono essere approvate con la presenza di 
								almeno i 2/3 degli associati 
								e con il voto favorevole della maggioranza dei 
								presenti. 
								21.4 L’assemblea che determina lo scioglimento
								nomina uno o più liquidatori 
								i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio 
								Direttivo e del Presidente. 
								21.5 L’assemblea determina altresì le regole ed 
								i compensi per i liquidatori 
								e delibera in merito alla devoluzione 
								dell’eventuale saldo attivo di liquidazione 
								e del patrimonio residuo non dimesso,  
								risultante dalla liquidazione che dovrà essere 
								destinato 
								ad altri enti o associazioni che perseguono 
								finalità analoghe, 
								salvo diversa disposizione imposta dalla legge. 
								 
								 
								CAPO VII 
								DISPOSIZIONI FINALI 
								 
								Art. 22-Norma di rinvio 
								Per quanto non previsto dal presente statuto 
								e nell’eventuale regolamento interno 
								dell’Associazione, 
								valgono se ed in quanto compatibili le norme del 
								Codice Civile 
								e delle vigenti disposizioni legislative in 
								materia. 
								 
								Art. 23-Statuto 
								Il presente statuto è composto di n. 23 
								articoli, redatti su n. 18 pagine. 
								 
								
  
								Argante -Arian Alarch- 
								 
								 
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